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1.1. Corpo Volontari Garibaldini

2.0. L'ASSOCIAZIONE

2.1. Statuto
2.2. Codice Etico
2.3. Codice di Condotta
2.4. Brigate
2.5. Privacy
2.6. Adesione al C.V.G.
2.7. Foto

3.0. COME CONTATTARCI

3.1. Sedi
3.2. Contatti

4.0. LE NOSTRE INIZIATIVE

4.1. Beneficenza
4.2. Convenzioni
4.3. Sicurezza sul Lavoro
4.4. Ambiente ed Efficienza Energetica

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5.1. News
5.2. Newsletters

CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE MORALI NELLE ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI LAVORO VOLONTARIO E PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI ASSOCIATI AL CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI

Il CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI presta un’attenzione sempre maggiore alla qualità della vita, all’interno della propria Associazione, che consenta a ogni persona una sufficiente realizzazione delle proprie potenzialità, attraverso un adeguato equilibrio di rapporti e ruoli all’interno dell’associazione stessa. L’adozione del presente Codice si inserisce all’interno degli indirizzi legislativi finalizzati a garantire la tutela della salute psico-fisica e a quelli che richiamano l’adozione di nuove misure e strumenti in grado di garantire i fondamentali diritti civili tramite la rimozione degli ostacoli e dei pregiudizi. Quindi è importante prevenire e contrastare l’insorgere di azioni lesive della dignità e dell’iniziativa personale, sia sul fronte organizzativo del lavoro volontario che su quello delle singole relazioni interpersonali, onde evitare l’instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestie sessuali.

Titolo I - Art. 1 - Principi

Il CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI adotta il presente Codice al fine di migliorare il clima relazionale nell’ambiente associativo e del lavoro volontario tra tutti gli associati. Il CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI ritiene necessario, per il raggiungimento degli obiettivi associativi, prevenire l’instaurarsi ed il consolidarsi di quei comportamenti che ledono le fondamentali regole del rispetto e della collaborazione fra le persone, considerato che ciò ha diretta ricaduta sulla qualità delle prestazioni e delle relazioni con le strutture e persone che richiedono la nostra collaborazione.

Art. 2 - Definizione di molestia morale

Per molestia morale nell’associazione e sul lavoro volontario si intende qualunque condotta impropria che si manifesti attraverso comportamenti, parole, atti, gesti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalità o all’integrità fisica o psichica di una persona, di mettere in pericolo l’impiego o di degradarne il clima associativo e volontario. Fanno parte di questo ambito anche forme di terrorismo psicologico esercitato nell’associazione e sul luogo di lavoro volontario (Mobbing), che hanno come scopo quello di emarginare una persona fino a rischiare di distruggerla psicologicamente.

Art. 3 - Tipologie

A titolo esemplificativo sono individuate tra le più diffuse le seguenti forme di molestia morale in ambito lavorativo :

calunniare o diffamare un associato
negare deliberatamente informazioni relative al lavoro volontaristico , oppure fornire informazioni non corrette a riguardo
sabotare o impedire in maniera deliberata l’esecuzione del lavoro associativo e volontaristico
escludere l’associato oppure boicottarlo o disprezzarlo
esercitare minacce o avvilire la persona
insultare o assumere atteggiamenti ostili in modo deliberato
emarginare l’associato da progetti che potrebbero essere condivisi con carattere sistematico, duraturo e intenso

Gli atti vessatori, le critiche ed i maltrattamenti, per avere il carattere di violenza morale, devono mirare a discriminare, screditare o comunque danneggiare l’associato nella propria carriera associativa, status, potere formale, potere informale e nella propria integrità di persona.

Art. 4 -
Misure per prevenire le molestie morali

Al fine di garantire le migliori condizioni di vita nei luoghi associativi e di lavoro volontario e a difesa di norme comportamentali idonee ad assicurare un clima relazionale nel quale a tutti gli associati siano riconosciuti uguali dignità e rispetto il CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI :
a) Riconosce che la qualità della prestazione è condizionata sia dalla professionalità tecnica, etica, deontologica di ogni associato ed anche dalla valorizzazione della sua dignità professionale e personale. Per tanto ogni associato dovrà essere sensibilizzato a tali valori e stimolato a stabilire buoni rapporti di collaborazione con colleghi ed altre figure professionali ( fornitori, consulenti, enti, persone, ecc. ), adoperandosi a costruire un clima rispettoso delle diverse individualità.
b) E’ impegnata a ostacolare tutti quegli atteggiamenti offensivi che ledendo i diritti umani, civili, culturali, religiosi, contrastando palesemente con la linea del CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI.

c
) Si attiva affinché vengano particolarmente perseguite e superate le violenze morali e le modalità comunicative di tipo ostile che sono uno degli aspetti più deleteri in clima associativo e di lavoro volontario.

d
) La prevenzione sarà attuata attraverso specifici trainings di formazione degli associati, tenuti dal Comando Generale e/o suoi preposti.

Titolo II
- Procedure per la trattazione dei casi di molestie morali

Art. 5 -
Responsabilità dell’applicazione del codice

L’applicazione del codice è demandata a tutti gli associati in quanto la molestia morale/mobbing è una violazione del dovere di comportamenti conformi alle funzioni che essi sono tenuti a rispettare e a far rispettare, tali da prevenire eventuali forme di isolamento e discriminazione.

Art. 6 -
Procedimento di segnalazione

Le presunti violazioni alle disposizioni del presente Codice devono essere segnalate per iscritto al Comando Generale del CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI, il quale esaminerà preliminarmente le situazioni evidenziate per valutarne la congruità e l’attinenza con i contenuti del presente Codice e darà un primo ascolto all’associato, previo appuntamento. Il Comando Generale del CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI, definito il problema, può attivare proposte al fine di indirizzare verso soluzioni idonee ad affrontare il problema segnalato. Qualora, individui responsabilità da parte dei singoli o di gruppi nell’azione di molestia morale, può attuare dei procedimenti di natura disciplinare, o sanzioni consequenziali previste dallo Statuto associativo e dalle norme vigenti del c.c..

Art. 7 - Riservatezza

Tutte le persone coinvolte nella trattazione dei casi di molestia morale sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizia di cui vengono a conoscenza.

Art. 8 -
Azioni positive e attività di informazione

Il Comando Generale del CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI, darà particolare risalto ai progetti che comprendano prevenzione, formazione e informazione in relazione alle tematiche di cui al presente Codice, promuovendo la diffusione di una cultura del rispetto fra tutti gli associati.

Art. 9 -
Azioni conseguenti all’adozione del codice

A tutti gli associati è consegnata copia del presente Codice.


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